Bonus acquisto depuratori d’acqua

Il Bonus per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti è un bonus previsto dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Legge di Bilancio per il 2021”.

Il credito d’imposta è del 50% della spesa sostenuta fino a un ammontare massimo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività’ commerciale o istituzionale.

Vi è poi un limite massimo di spesa previsto per gli anni 2021 e 2022 di 5 milioni di euro annui. Questo significa che, se ci saranno richieste per un importo totale superiore, l’importo verrà attribuito in proporzione tra le domande pervenute.


Finora però non erano state emanate i decreti attuativi e quindi non si avevano certezze sulle modalità e le condizioni per ottenere l’agevolazione.
Ieri (16 giugno 2021) è stato firmato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che detta le regole per poter usufruire del credito.

Per prima cosa occorre avere la fattura elettronica oppure il documento commerciale (nome che è stato attribuito attuale dello scontrino fiscale telematico) con l’indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa e poi utilizzerà il credito.

Altro elemento indispensabile è l’effettuare il pagamento in modo tracciabile (bonifico, carta di credito, assegno, ecc.) in quanto non è possibile godere dell’agevolazione effettuando il pagamento in contanti.

In seguito, a febbraio dell’anno successivo a quello del sostenimento della spesa, occorrerà presentare all’Agenzia delle Entrate specifica comunicazione telematica.

Le persone fisiche, le ditte individuali, i professionisti e le società di persone che si trovano in regime contabilità semplificata potranno utilizzare il credito in base al criterio di cassa (si guarda cioè all’anno del pagamento) mentre le imprese in contabilità ordinaria sia per obbligo che per opzione faranno riferimento al criterio della competenza.

Una volta presentata la comunicazione si dovrà attendere la formazione della graduatoria da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’assegnazione definitiva dell’importo spettante.

A quel punto sarà possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione in F24 (delega di pagamento) obbligatoriamente trasmessa mediante Entratel (se si da l’incarico ad un intermediario, ad es. il commercialista) oppure Fisconline per presentarlo in autonomia.

Sarà anche possibile per le persone fisiche private utilizzarlo in dichiarazione dei redditi e sarà possibile riportare il credito fino al completo utilizzo anche se ciò avvenisse in più anni.

E per chi avesse già effettuato l’acquisto e non avesse rispettato alcuni dei requisiti sopra indicati?

Niente paura. Il provvedimento recita:

“sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli indicati al punto 3.3;
è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito”.

Quindi, per i periodi già trascorsi, sono ammessi anche gli acquisti effettuati con pagamenti in contanti e la fattura o lo scontrino potranno essere integrati manualmente con l’indicazione del codice fiscale.

Per chiarimenti e per maggiori dettagli, potete richiedere una consulenza in studio.