L’Agenzia delle Entrate ricorda che il 31 dicembre scorso è scaduto il regime della cedolare secca sulle locazioni dei locali commerciali, introdotta con la legge di bilancio 2019, e che riguardava unità immobiliari della categoria catastale C1 con una superficie complessiva non superiore a 600 metri quadri.
Di conseguenza, per i contratti stipulati a partire dal 2020 non sarà più possibile pagare sul canone di locazione annuo l’imposta sostitutiva del 21%, ma si dovrà assoggettare a tassazione il reddito del fabbricato con le ordinarie modalità.
Dal 2020, quindi, il regime della cedolare secca si applica solo per le locazioni di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) locati per finalità abitative.
L’Agenzia delle Entrate, tramite una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, ricorda che dal 1° gennaio 2020 le detrazioni del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), che comprendono le spese sanitarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento viene effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Rimane comunque la possibilità di utilizzare il contante, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’Agenzia delle Entrate spiega nel dettaglio i passaggi da seguire dopo aver presentato la dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”, prevista dall’articolo 3 del decreto legge 119/2018. Il provvedimento permette di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Continua a leggere
Con la Risoluzione n. n. 46/E del 18 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale.
Le Entrate, condividendo un parere espresso dal MISE, precisano che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa.
L’adempimento, chiariscono le Entrate, è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito; la trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 53 del 4 aprile 2019, ha approvato il Decreto legge recante “Misure urgenti per la crescita economica”, che prevede sgravi ed incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy oltre ad altre misure per la crescita.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati il modello e le relative istruzioni utili per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal Dl n. 119/2018, tramite la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Sono definibili le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Modello e istruzioni sono allegato al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 18 febbraio con cui vengono fornite istruzioni sui termini di presentazione delle domande e le modalità di versamento degli importi dovuti.
Come aderire alla definizione agevolata
Per aderire alla definizione agevolata è necessario presentare, entro il 31 maggio 2019, una domanda per ciascuna controversia tributaria autonoma, esclusivamente mediante trasmissione telematica. Sempre entro il 31 maggio deve essere perfezionato il pagamento dell’importo da versare, che può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali.
Non è ammesso il pagamento rateale, ricordano le Entrate, se gli importi da versare non superano mille euro.
Maggiori informazioni nel Provvedimento.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche per gli Enti non commerciali (es. Onlus ecc.) e Condomini – non in possesso di partita IVA.
Questi soggetti, in particolare, possono consultare tramite i propri rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, le fatture elettroniche relative ai loro acquisti pervenute al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.
Il Servizio è disponibile accedendo all’area riservata del “sito di assistenza Entratel” e del “sito di assistenza Fisconline”.
Le Entrate precisano che sono consultabili solo le fatture degli operatori IVA, fornitori degli ENC e dei Condomini, per i quali sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica e la fattura sia stata correttamente elaborata e non scartata dal Sistema di Interscambio.
A seguito di numerosi quesiti di enti e centri di servizio per il volontariato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Nota del 26 febbraio 2019, Prot. 0002106, ha chiarito la disciplina da applicare in tema di obblighi di rendicontazione e pubblicazione del contributo 5×1000.
Ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 2010, tutti gli enti beneficiari del contributo sono obbligati a redigere il rendiconto delle somme ricevute a titolo di 5×1000 e la relazione illustrativa.
Con notizia pubblicata sul proprio portate l’Inps comunica che è attivo il servizio dedicato alla Certificazione Unica (CU) 2019 relativa ai redditi percepiti nel 2018, disponibile per chi ha INPS come sostituto di imposta.
Il servizio permette di visualizzare, scaricare e stampare il modello della CU 2019, necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per ottenerlo si deve accedere al servizio utilizzando le proprie credenziali (SPID o codice fiscale e PIN o CNS).
L’Istituto precisa inoltre che è possibile ottenere la Certificazione Unica anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con la richiesta che va trasmessa all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it unitamente alla copia del documento di identità del richiedente. La Certificazione Unica sarà inviata alla casella PEC utilizzata per la richiesta.
L’articolo 9, commi da 1 a 8, del decreto-legge n. 119 del 2018 ha introdotto la definizione agevolata delle violazioni formali. In applicazione del comma 8 del citato articolo l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dal 15 marzo 2019, ha illustrato le modalità operative e la tempistica per la sanatoria di tai irregolarità. Continua a leggere
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