FATTURA ELETTRONICA E REGIMI AGEVOLATI
Vediamo come si deve comportare un soggetto rientrante in un regime agevolato nei confronti della fattura elettronica.
Il primo punto da chiarire è che qualora il soggetto esonerato emetta volontariamente fatture elettroniche sarà soggetto a tutti gli adempimenti e le eventuali sanzioni relative.
E’ vero che il soggetto è esonerato dall’emissione di fattura elettronica ma in ogni caso le riceverà dai propri fornitori (ad es. senza andare su specificità legate a particolari professioni pensiamo alle bollette energetiche e telefoniche).
Chi rientra nei regimi contabili agevolati (minimi e forfettari) dovrà farsi consegnare la fattura cartacea (o mail normale) altrimenti avrà degli adempimenti da svolgere. Non sarà tenuto a comunicare al suo fornitore ne il codice destinatario (anche chiamato codice univoco) ne la pec. Sulla fattura compariranno quindi sette zeri al posto del codice destinatario. Così facendo saranno esonerati da tutti i nuovi adempimenti previsti dalla fatturazione elettronica.
Nel caso invece ricevesse fatture dai fornitori via pec o con codice destinatario dovrà monitorarle dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Sarà inoltre costretto ad attivare la “conservazione sostitutiva” per un tempo non inferiore ai dieci anni anche se sul punto si attendono ancora chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
La conservazione sostitutiva è una modalità di conservazione dei documenti digitali e si effettua a pagamento presso apposite piattaforme riconosciute dal Ministero. Può essere attivata anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate sul portale Fatture e Corrispettivi, previa adesione all’apposito accordo di servizio, in maniera gratuita. Il servizio ha però validità triennale e non si rinnova automaticamente ma bisognerà provvedere personalmente.
Lo Studio è a disposizione dei Sigg.ri Clienti per eventuali chiarimenti