Stop and Go Gestione mutui e finanziamenti
Il Decreto Cura Italia approvato dal Consiglio dei Ministri contiene alcune misure a sostegno della liquidita’
Il 17 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto Legge n. 18 riguardante alcune misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus.
In particolare in questa sede affrontiamo le misure a sostegno della liquidità.
Le principali misure per le aziende sono:
- la proroga dei fidi a breve per le PMI;
- la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti;
- il rafforzamento del Fondo di Garanzia.
- Per i privati è prevista la sospensione dei mutui.
Moratoria fidi e finanziamenti
La norma (art. 56 del D.L. 18 del 17 marzo 2020) si rivolge alle PMI con sede in Italia così come classificate dalla normativa UE cioè aziende con meno di 250 dipendenti e un fatturato che non superi i 50 milioni di € o che il totale dell’attivo non superi i 43 milioni di €. La definizione di PMI comprende anche le ditte individuali ed i professionisti.
Proroga dei fidi a breve per PMI
Il Decreto dispone che i fidi a revoca ed autoliquidanti (anticipo fatture) accordati ed esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo data di pubblicazione del decreto, non possono essere revocati totalmente né parzialmente fino al 30 settembre sia per la parte utilizzata che per quella di cui non si è ancora usufruito. Sarà quindi possibile utilizzare i fidi e le anticipazioni fatture fino ai limiti accordati.
Sono anche prorogati fino al 30 settembre i prestiti non rateali con scadenza antecedente.
Sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti
E’ sospeso sino al 30 settembre il pagamento delle rate di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale compresi i canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 I mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La normativa prevede l’assenza di nuovi e maggiori oneri sia per le imprese che per le banche.
Condizioni d’accesso alla moratoria
Per avere diritto all’accesso alla moratoria l’impresa deve essere “in bonis” non avere cioè rate scadute (anche parzialmente) da più di 90 giorni, sofferenze, sconfini ed esposizioni scadute. E’ possibile richiedere la moratoria anche se si è già usufruito di sospensioni o ristrutturazioni del finanziamento nei 2 anni precedenti.
Come si accede alla moratoria
La sospensione non è automatica ma occorrerà presentare una comunicazione in modalità tracciabile (pec o raccomandata ar) con allegata un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 nella quale l’impresa autodichiara per quale finanziamento intende chiedere la moratoria, ”di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa.
Molte banche stanno già predisponendo la necessaria modulistica ed alcune, grazie ad un accordo tra rappresentanze di imprese ed ABI, riescono a proporre ulteriori forme di moratoria.
La normativa prevede che non possano essere richieste commissioni o spese di istruttoria per la pratica di sospensione e che non debbano essere fornite garanzie aggiuntive.
Infine è stata prorogata a tutto il 2020 (questa volta dall’ABI Associazione Bancaria Italiana) la possibilità di chiedere la sospensione dei finanziamenti a medio lungo termine fino a 12 mesi o allungare le scadenze dei finanziamenti. La moratoria è possibile per tutte le imprese di micro, piccole e medie dimensioni e può essere chiesta anche in presenza di rate scadute, non pagate o pagate solo parzialmente purché da non più di 90 giorni al momento di presentazione dell’istanza. L’agevolazione è riservata a chi non ne ha già beneficiato in passato.
Non sono compresi in questa moratoria i finanziamenti del credito al consumo, quelli riservati ai privati cittadini.
Sospensione mutui prima casa
Vi sono nuove regole che consentono la sospensione del mutuo prima casa per immobili di valore non superiore ad € 250.000.
Le precedenti casistiche (perdita del lavoro, morte o riconoscimento handicap grave) permangono.
Le nuove casistiche che danno diritto alla sospensione sono:
sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni o riduzione dell’orario di lavoro almeno pari al 20%.
In particolare la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario per un periodo compreso tra i 30 ed i 150 giorni da diritto ad una sospensione delle rate fino a sei mesi;
la sospensione da 151 a 302 giorni sospende il mutuo per dodici mesi;
un periodo superiore comporta la sospensione fino a diciotto mesi.
Alla richiesta di sospensione del mutuo andrà allegato il provvedimento che autorizza il trattamento di sostegno al reddito o una dichiarazione del datore di lavoro in caso di riduzione di orario.
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge l’ammissione ai benefici del Fondo per la sospensione fino a 18 mesi dei mutui prima casa è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
La normativa prevede che non possano essere richieste commissioni o spese di istruttoria per la pratica di sospensione e che non debbano essere fornite garanzie aggiuntive.
Va ricordato che lo stop riguarda la pura quota di interesse, che verrà rimborsata dal fondo apposito alle banche nei limiti del 50%. Il rimanente resta a carico di chi ha stipulato il mutuo. La quota capitale verrà accodata al piano di ammortamento, quindi il mutuo avrà una durata maggiore.
E’ già disponibile la modulistica aggiornata da presentare alla propria banca a partire dal 30 marzo.
Bisogna infine notare che, in passato, questa operazione ha precluso la possibilità di ricorrere in un secondo tempo alla surroga (le banche, vedendo che un soggetto aveva fatto ricorso alla sospensione, hanno negato la surroga). Ancora non sappiamo come reagiranno in questo frangente.
LA RIPARTENZA
Rafforzamento del Fondo di Garanzia
L’art. 49 del Decreto introduce delle misure di rafforzamento del Fondo di Garanzia PMI, misura che può rivelarsi strategica per l’ottenimento di liquidità.
La garanzia del Fondo è un’agevolazione concessa dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che garantisce i finanziamenti concessi dalle banche a imprese di micro, piccole o medie dimensioni ed i professionisti iscritti agli albi. In pratica lo Stato si fa garante verso la banca per il prestito che questa fa affinché la stessa o conceda il denaro a chi non è in condizioni di offrire garanzie oppure applichi, grazie alle garanzie prestate, condizioni più favorevoli.
La banca non chiederà quindi garanzie personali o ipoteche sugli immobili già posseduti a fronte di questi finanziamenti.
Dal momento che la garanzia viene concessa alla banca per coprire il finanziamento che la stessa concederà al suo cliente, il prestito può essere sia per effettuare investimenti ma anche per avere liquidità a fronte di una problematica particolare come quella odierna.
Per 9 mesi (dal 17 marzo) viene facilitato l’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (recentemente esteso anche ai professionisti) e la garanzia sarà concessa a
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Questo comporterà anche una velocizzazione della procedura perchè, essendo l’operazione gratuita, le banche potranno istruire la pratica al fondo contemporaneamente alla propria istruttoria.
La copertura viene concessa nella percentuale massima di copertura dell’80% per singolo finanziamento con un importo massimo garantito di € 1.500.000 per la garanzia diretta. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale sale 90% dell’importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia. L’importo massimo utilizzabile per azienda sale ad € 5.000.000, raddoppiando rispetto a quanto previsto in precedenza.
L’istruttoria per l’ammissione al Fondo sarà semplificata per le operazioni fino ad € 1.500.000 e verrà effettuata tenendo conto dei soli dati di bilancio ed escludendo i cosiddetti andamentali (Centrale Rischi per le esposizioni bancarie, Credit Bureau o Crif per i contratti rateali).
Permane la condizione essenziale che l’impresa non sia in sofferenza (gravi e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni con le banche) e che non sia qualificata come impresa già in difficoltà.
Per le imprese che non hanno i requisiti per essere definite PMI è possibile l’accesso alla Garanzia di Stato prevista per i finanziamenti concessi da Cassa Depositi e Prestiti. E’ previsto un decreto attuativo per fissare le modalità di accesso.
Per chi ha un Partita IVA individuale è prevista una linea di credito di durata massima di 18 mesi per liquidità immediata fino ad € 3.000 con accesso senza bisogno di valutazione da parte del Fondo di Garanzia. Al momento però non si conoscono ancora le modalità di accesso.
Ricordo infine le misure previste da Invitalia per specifici progetti e quelle regionali per la ns.zona erogate da Finpiemonte.
Spero di aver fornito informazioni utili per il proseguimento delle Vostre attività.
Tiziana Gili
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