Entro il giorno 23 aprile bisognerà versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019.
Innanzitutto vediamo chi è obbligato ad effettuare il versamento: le normative sul bollo non sono cambiate. Il bollo si applica sulle fatture emesse che non hanno IVA applicata (es. fattura emessa da Avvocato per sole spese anticipate, fattura emessa da impresa per affitto esente, ecc.), non su tutte le fatture (come mi è capitato di sentire in questi giorni).
Prima in questi casi si applicava fisicamente (si appiccicava) il bollo acquistato presso la tabaccheria.
Essendo i soggetti rientranti nel regime forfettario e dei minimi, così come gli esercenti le professioni sanitarie, per l’anno 2019, esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica continueranno ad applicare la marca da bollo fisica.
Con la fattura elettronica diventa impossibile procedere all’applicazione fisica quindi viene effettuato un pagamento virtuale o tramite F24 oppure, e qui viena la novità, attraverso l’apposita applicazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate sul portale “Fatture e corrispettivi”.
Per collegarsi al portale occorre essere in possesso delle credenziale per l’accesso ad Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate oppure essere dotati di credenziali SPID o CNS.
Collegandosi al sito è possibile trovare il calcolo già predisposto sulla base dei bolli indicati con apposito codice nelle fatture emesse e, volendo, procedere direttamente all’addebito sul conto corrente che si andrà ad indicare.
La scadenza normalmente è il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre solare e, come sempre, slitta la primo giorno utile successivo qualora cada in un giorno festivo: per questa volta, complici le festività pasquali, lo slittamento porta al 23 aprile.