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Studio Commercialista rag. Gili - Novara

L’Agenzia delle Entrate, tramite una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, ricorda che dal 1° gennaio 2020 le detrazioni del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), che comprendono le spese sanitarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento viene effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Rimane comunque la possibilità di utilizzare il contante, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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Con la Risoluzione n. n. 46/E del 18 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale.
Le Entrate, condividendo un parere espresso dal MISE, precisano che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa.
L’adempimento, chiariscono le Entrate, è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito; la trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico.