Se ti conosco non ti temo
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Col nuovo decreto legge diventa realtà la fattura elettronica per i forfetari.
Finalmente si conosce la data dalla quale sarà obbligatorio anche per chi usufruisce di regimi agevolati (minimi e forfetari) utilizzare la fattura elettronica.
Il D-day è fissato al primo luglio 2022.
Dal 1 luglio 2019 vengono modificati i tempi di emissione delle fatture.
Per le fatture immediate, sia elettroniche che cartacee (per chi ne ha ancora diritto), il termine di emissione è entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (cessione del bene o pagamento, se antecedente o per le prestazioni di servizi).
La data della fattura sarà quella dell’effettuazione dell’operazione e la data d’invio varrà anche come data di emissione.
Attenzione che la norma si applica anche alle operazioni precedenti per le quali i 12 giorni vanno conteggiati dalla data dell’operazione (non dal 1 luglio).
Il termine di 12 giorni non è concesso per le fatture differite. Per questa tipologia di operazione il termine ultimo di emissione rimane il giorno 15 del mese successivo a quello delle operazioni e la data da indicare sarà quella dell’ultima operazione del mese (es. ultimo DDT).
Nella circolare 14/E/2019 viene proposto l’esempio di un’operazione composta da tre cessioni documentate da Ddt effettuate in data 2.9.2019, 10.9.2019 e 28.9.2019, per le quali si intende emettere un’unica fattura differita. In tale ipotesi, precisa l’Agenzia delle Entrate, “si potrà generare ed inviare la stessa allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)”.
Dal 1 luglio 2019 termina anche il periodo diciamo “di prova” per i contribuenti che versano l’IVA trimestralmente e potranno quindi essere applicate le sanzioni previste dalle normative in materia.
Per chi versa l’IVA mensilmente il periodo senza sanzioni si applicherà fino al 30 settembre
Lo Studio è a disposizione dei Sigg.ri Clienti per eventuali chiarimenti
Entro il giorno 23 aprile bisognerà versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019.
Innanzitutto vediamo chi è obbligato ad effettuare il versamento: le normative sul bollo non sono cambiate. Il bollo si applica sulle fatture emesse che non hanno IVA applicata (es. fattura emessa da Avvocato per sole spese anticipate, fattura emessa da impresa per affitto esente, ecc.), non su tutte le fatture (come mi è capitato di sentire in questi giorni).
Prima in questi casi si applicava fisicamente (si appiccicava) il bollo acquistato presso la tabaccheria.
Essendo i soggetti rientranti nel regime forfettario e dei minimi, così come gli esercenti le professioni sanitarie, per l’anno 2019, esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica continueranno ad applicare la marca da bollo fisica.
Con la fattura elettronica diventa impossibile procedere all’applicazione fisica quindi viene effettuato un pagamento virtuale o tramite F24 oppure, e qui viena la novità, attraverso l’apposita applicazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate sul portale “Fatture e corrispettivi”.
Per collegarsi al portale occorre essere in possesso delle credenziale per l’accesso ad Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate oppure essere dotati di credenziali SPID o CNS.
Collegandosi al sito è possibile trovare il calcolo già predisposto sulla base dei bolli indicati con apposito codice nelle fatture emesse e, volendo, procedere direttamente all’addebito sul conto corrente che si andrà ad indicare.
La scadenza normalmente è il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre solare e, come sempre, slitta la primo giorno utile successivo qualora cada in un giorno festivo: per questa volta, complici le festività pasquali, lo slittamento porta al 23 aprile.
Vediamo come si deve comportare un soggetto rientrante in un regime agevolato nei confronti della fattura elettronica.
Il primo punto da chiarire è che qualora il soggetto esonerato emetta volontariamente fatture elettroniche sarà soggetto a tutti gli adempimenti e le eventuali sanzioni relative.
E’ vero che il soggetto è esonerato dall’emissione di fattura elettronica ma in ogni caso le riceverà dai propri fornitori (ad es. senza andare su specificità legate a particolari professioni pensiamo alle bollette energetiche e telefoniche).
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