Anche il mese di aprile 2022 si presenta denso di scadenze ed adempimenti fiscali. Ecco i principali:
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Quali sono le aliquote dovute dagli iscritti alla Gestione Separata INPS per l’anno 2022?
E’ la domanda che ogni anno gli iscritti si pongono per poter programmare le loro uscite di cassa.
Ecco le principali scadenze fiscali del mese di marzo 2022:
16 marzo 2022
Versamento IVA mese di febbraio
Chi: Soggetti con IVA mensile
Come: Mod. F24
Versamento IVA annuale
Chi: Soggetti a IVA
Come: Mod. F24
Versamento ritenute e contributi dipendenti e collaboratori
Chi: Datori di lavoro con Partita IVA
Come: Mod. F24
Versamento ritenute lavoratori autonomi ed occasionali
Chi: Sostituti d’imposta
Come: Mod. F24
Versamento Tassa annuale vidimazione libri sociali
Chi: Società di capitali
Come: Mod. F24
Comunicazione Unica 2021
Chi: Sostituti d’imposta di lavoratori dipendenti, autonomi e redditi diversi
Come: Invio telematico all’Agenzia delle Entrate
25 marzo 2022
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Chi: soggetti con operazioni intracomunitarie
Come: Invio telematico
30 marzo 2022
Registrazione contratti di locazione
Chi: Soggetti che hanno stipulato il 1 marzo un contratto di locazione o che lo devono
rinnovare
Come: Invio telematico o registrazione a sportello dell’Agenzia delle Entrate
31 marzo 2022
Comunicazione Unica 2021
Chi: Sostituti d’imposta di lavoratori dipendenti, autonomi e redditi diversi
Come: Consegna ai percipienti
Presentazione Modello EAS
Chi: Enti del Terzo Settore che nel 2020 abbiano effettuato variazioni dei dati
Come: Invio telematico all’Agenzia delle Entrate
Istanza di prenotazione credito d’imposta per investimenti pubblicitari
Chi: Soggetti che effettuano investimenti in pubblicità su stampa e su emittenti televisive e radiofoniche locali
Come: Invio telematico all’Agenzia delle Entrate
Queste sono le principali scadenze fiscali di marzo 2022 che tuttavia potrebbero subire modifiche a seguito di provvedimenti e proroghe.
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A quanto ammontano i contributi INPS dovuti da commercianti ed artigiani per l’anno 2022?
E’ la domanda che ogni anno ci si pone per poter programmare le proprie uscite di cassa.
L’INPS ha comunicato in questi giorni con apposita circolare gli importi e per l’anno 2022. Come spesso accade gli importi sono aumentati rispetto all’anno precedente.
Termine entro il quale farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non, medici iscritti all’albo dei chirurghi, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco, psicologi, infermieri, fisioterapisti, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari devono trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie e veterinarie incassate nel 2019.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il 31 dicembre scorso è scaduto il regime della cedolare secca sulle locazioni dei locali commerciali, introdotta con la legge di bilancio 2019, e che riguardava unità immobiliari della categoria catastale C1 con una superficie complessiva non superiore a 600 metri quadri.
Di conseguenza, per i contratti stipulati a partire dal 2020 non sarà più possibile pagare sul canone di locazione annuo l’imposta sostitutiva del 21%, ma si dovrà assoggettare a tassazione il reddito del fabbricato con le ordinarie modalità.
Dal 2020, quindi, il regime della cedolare secca si applica solo per le locazioni di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) locati per finalità abitative.
L’Agenzia delle Entrate, tramite una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, ricorda che dal 1° gennaio 2020 le detrazioni del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), che comprendono le spese sanitarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento viene effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Rimane comunque la possibilità di utilizzare il contante, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’Agenzia delle Entrate spiega nel dettaglio i passaggi da seguire dopo aver presentato la dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”, prevista dall’articolo 3 del decreto legge 119/2018. Il provvedimento permette di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Continua a leggere
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30-04-2019 è stato pubblicato il Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 34 (il c.d. “Decreto Crescita”), recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.
Il Decreto Legge, in vigore dal 1 maggio 2019, contiene misure fiscali per la crescita economica, per il rilancio degli investimenti privati, per la tutela del made in Italy, oltre ad ulteriori misure per la crescita.
Tra le principali ricordiamo:
- la reintroduzione del superammortamento per l’acquisto di beni strumentali al 130%, a partire dal 1 aprile 2019;
- la revisione della Mini Ires;
- la maggiorazione della deducibilità IMU relativa agli immobili strumentali. L’attuale aliquota del 40%, già raddoppiata in legge di bilancio 2019, sale al 50% per l’anno 2019 e aumenta all’80% per il triennio 2020-2022;
- le modifiche alla disciplina del Patent box prevedendo le possibilità, per i contribuenti interessati, di usufruire dell’agevolazione direttamente in dichiarazione;
- le modifiche al regime dei forfetari, che saranno tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di San Marino.
Con la Risoluzione n. n. 46/E del 18 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale.
Le Entrate, condividendo un parere espresso dal MISE, precisano che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa.
L’adempimento, chiariscono le Entrate, è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito; la trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico.
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