L’Agenzia delle Entrate, tramite una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, ricorda che dal 1° gennaio 2020 le detrazioni del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), che comprendono le spese sanitarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento viene effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Rimane comunque la possibilità di utilizzare il contante, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
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