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Dal 1 luglio 2019 vengono modificati i tempi di emissione delle fatture.

Per le fatture immediate, sia elettroniche che cartacee (per chi ne ha ancora diritto), il termine di emissione è entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (cessione del bene o pagamento, se antecedente o per le prestazioni di servizi).

La data della fattura sarà quella dell’effettuazione dell’operazione e la data d’invio varrà anche come data di emissione.

Attenzione che la norma si applica anche alle operazioni precedenti per le quali i 12 giorni vanno conteggiati dalla data dell’operazione (non dal 1 luglio).

Il termine di 12 giorni non è concesso per le fatture differite. Per questa tipologia di operazione il termine ultimo di emissione rimane il giorno 15 del mese successivo a quello delle operazioni e la data da indicare sarà quella dell’ultima operazione del mese (es. ultimo DDT).


Nella circolare 14/E/2019 viene proposto l’esempio di un’operazione composta da tre cessioni documentate da Ddt effettuate in data 2.9.2019, 10.9.2019 e 28.9.2019, per le quali si intende emettere un’unica fattura differita. In tale ipotesi, precisa l’Agenzia delle Entrate, “si potrà generare ed inviare la stessa allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)”.

Dal 1 luglio 2019 termina anche il periodo diciamo “di prova” per i contribuenti che versano l’IVA trimestralmente e potranno quindi essere applicate le sanzioni previste dalle normative in materia.

Per chi versa l’IVA mensilmente il periodo senza sanzioni si applicherà fino al 30 settembre

Lo Studio è a disposizione dei Sigg.ri Clienti per eventuali chiarimenti

Studio Commercialista rag. Gili - Novara

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 54 del 13 febbraio 2019, ha chiarito che per i medici di base o medici di famiglia, non sussiste l’obbligo di emettere fatture elettroniche nè per i compensi relativi alle prestazioni medico-sanitarie svolte nei confronti dell’ASL né, solo periodo d’imposta 2019, per quelli percepiti direttamente dai pazienti e comunicati al sistema Tessera Sanitaria.

Le Entrate hanno inoltre chiarito che, dal 1 gennaio 2019, i medici di famiglia non sono più obbligati neanche all’invio della comunicazione dei dati ai fini dello spesometro.